Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica
Con l’ordinanza 21.2.2022 n. 5584, la Corte di Cassazione ha affermato che la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) compete anche al familiare convivente con il possessore, a prescindere dall’esistenza di un sottostante contratto di comodato.
Il titolo che legittima la fruizione della detrazione fiscale è costituito dall’essere un familiare convivente con il possessore (o detentore) intestatario dell’immobile e lo status di convivenza (per la cui attestazione è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) deve già sussistere al momento di avvio dei lavori o, se precedente, al momento di sostenimento delle spese detraibili, ma non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione, così come non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione la disponibilità dell’immobile.
Nel caso in cui il beneficiario della detrazione fiscale sia un familiare convivente con il proprietario, accertata la convivenza, non è necessario possedere il consenso del proprietario per l’esecuzione dei lavori.