Crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale – Novità del DL 21.3.2022 n. 21 (c.d. DL “Ucraina”)
Gli artt. 3 e 4 del DL 21/2022 prevedono alcuni crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, in caso di incremento dei relativi costi. In particolare:
– per le imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle energivore), il credito d’imposta è pari al 12% della spesa per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre del 2022;
– per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, il credito d’imposta è pari al 20% della spesa per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022.
L’art. 5 del DL 21/2022 ha poi disposto l’incremento delle agevolazioni:
– per le imprese energivore ex art. 4 del DL 17/2022, al 25%:
– per le imprese a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del DL 17/2022, al 20%.
I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e cedibili con le stesse regole previste per i “bonus edilizi”.