Versamento ad un ente incompetente – Riversamento a quello di competenza – Tributi “derivati”
In relazione ai tributi il cui gettito sia destinato alle Regioni o Province, qualora il contribuente abbia compilato erroneamente il modello F24 e il tributo sia incassato da un soggetto diverso dall’ente creditore competente, il contribuente non è tenuto a versare nuovamente il tributo e a presentare istanza di rimborso, ma l’ente creditore che lo ha incassato deve riversarlo al soggetto competente a riscuotere l’imposta, poiché “la pretesa impositiva è soddisfatta e la ripartizione del gettito è rispettata”.
Tale principio, sancito da Cass. 14786/2022, si applica ai “tributi erariali derivati”, quindi, ad esempio, se l’errore è commesso nel versamento delle addizionali regionali o dell’IRAP (si pensi al caso in cui nell’F24 venga erroneamente indicato il codice identificativo dell’ente creditore).
Analogo principio si applica per i tributi locali (IMU, addizionali comunali), per i quali è prevista una procedura specifica contenuta nel DM 24.2.2016, che comunque non prevede la necessità che il contribuente chieda il rimborso delle somme.